Art. 107
Impiego dei medicinali antimicrobici
In vigore dal 11 dic 2018
Impiego dei medicinali antimicrobici
1. I medicinali antimicrobici non sono utilizzati in modo sistematico né impiegati per compensare un’igiene carente, pratiche zootecniche inadeguate o mancanza di cure, o ancora una cattiva gestione degli allevamenti.
2. I medicinali antimicrobici non sono impiegati negli animali allo scopo di promuoverne la crescita né di aumentarne la produttività.
3. I medicinali antimicrobici non sono utilizzati per profilassi se non in casi eccezionali, per la somministrazione a un singolo animale o a un numero ristretto di animali quando il rischio di infezione o di malattia infettiva è molto elevato e le conseguenze possono essere gravi.
In tali casi, l’impiego di medicinali antibiotici per profilassi è limitato alla somministrazione esclusivamente a un singolo animale, alle condizioni stabilite nel primo comma.
4. I medicinali antimicrobici sono impiegati per metafilassi unicamente quando il rischio di diffusione di un’infezione o di una malattia infettiva nel gruppo di animali è elevato e non sono disponibili alternative adeguate. Gli Stati membri possono fornire orientamenti riguardo tali altre alternative adeguate e sostengono attivamente lo sviluppo e l’applicazione di orientamenti che promuovono la comprensione dei fattori di rischio associati alla metafilassi, indicando i criteri secondo i quali applicarla.
5. I medicinali contenenti gli antimicrobici designati di cui all’, paragrafo 5, non sono utilizzati ai sensi degli .
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione e tenendo conto del parere scientifico dell’Agenzia, un elenco di antimicrobici che:
a)
non sono utilizzati ai sensi degli ; o
b)
sono utilizzati ai sensi degli , soltanto a determinate condizioni.
Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
a)
i rischi per la salute pubblica o la sanità animale se l’antimicrobico è utilizzato ai sensi degli ;
b)
il rischio per la salute pubblica o la sanità animale in caso di sviluppo di una resistenza agli antimicrobici;
c)
la disponibilità di altri trattamenti per gli animali;
d)
la disponibilità di altri trattamenti antimicrobici per l’uomo;
e)
l’impatto sull’acquacoltura e sull’allevamento se l’animale ammalato non riceve alcun trattamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
7. Uno Stato membro può ulteriormente limitare o vietare l’impiego di determinati antimicrobici sugli animali nel proprio territorio se la somministrazione di tali antimicrobici agli animali è contraria all’attuazione di una politica nazionale sull’impiego prudente degli antimicrobici.
8. Le misure adottate dagli Stati membri sulla base del paragrafo 7 devono essere proporzionate e giustificate.
9. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure adottate sulla base del paragrafo 7.
Storico versioni
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