Art. 108

Conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti

In vigore dal 11 dic 2018
Conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti 1.   I proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti, conservano registrazioni sui medicinali che utilizzano e, se applicabile, una copia della prescrizione veterinaria. 2.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 includono: a) la data della prima somministrazione del medicinale agli animali; b) la denominazione del medicinale; c) la quantità del medicinale somministrato; d) il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del fornitore; e) la prova dell’acquisizione dei medicinali che utilizzano; f) l’identificazione dell’animale o del gruppo di animali trattati; g) il nome e i contatti del veterinario che prescrive il medicinale, se pertinente; h) il tempo di attesa anche se pari a zero; i) la durata del trattamento; 3.   Se le informazioni da registrare ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono già disponibili sulla copia della prescrizione veterinaria, in registrazioni tenute presso l’allevamento o, nel caso degli equini, nel documento unico di identificazione a vita di cui all’, paragrafo 4, non è necessario registrarle separatamente. 4.   Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari per la conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti. 5.   Le informazioni contenute in tali registrazioni restano a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni, ai sensi dell’, per un periodo di almeno cinque anni.
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