Art. 123

Controlli

In vigore dal 11 dic 2018
Controlli 1.   Le autorità competenti effettuano controlli sulle seguenti persone: a) fabbricanti e importatori di medicinali veterinari e sostanze attive; b) distributori di sostanze attive; c) titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio; d) titolari di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso; e) rivenditori al dettaglio; f) proprietari e detentori di animali destinati alla produzione di alimenti; g) veterinari; h) titolari di registrazioni di medicinali veterinari omeopatici; i) titolari di medicinali veterinari di cui all’, paragrafo 6; e j) qualsiasi altra persona soggetta agli obblighi ai sensi del presente regolamento. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati regolarmente, in base al rischio, per verificare che le persone di cui al medesimo paragrafo rispettino il regolamento. 3.   I controlli in base al rischio di cui al paragrafo 2 sono effettuati dalle autorità competenti tenendo conto almeno di quanto segue: a) i rischi intrinseci associati alle attività delle persone di cui al paragrafo 1 e alla sede delle loro attività; b) risultati dei controlli precedenti effettuati sulle persone di cui al paragrafo 1 e le loro precedenti conformità; c) qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità; d) l’impatto potenziale della non conformità sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul benessere degli animali e sull’ambiente. 4.   I controlli possono essere effettuati anche su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato membro, della Commissione o dell’Agenzia. 5.   I controlli sono eseguiti da rappresentanti dell’autorità competente. 6.   Le ispezioni possono essere eseguite nell’ambito dei controlli e possono avvenire senza preavviso. Nel corso di tali ispezioni, i rappresentanti di un’autorità competente hanno il potere almeno di: a) ispezionare i locali, gli impianti, i mezzi di trasporto, le registrazioni, i documenti e i sistemi correlati agli obiettivi dell’ispezione; b) ispezionare e prelevare campioni al fine di sottoporli a un’analisi indipendente effettuata da un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o da un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro; c) documentare ogni evidenza ritenuta da essi necessaria; d) eseguire gli stessi controlli su qualsiasi soggetto che svolga le attività di cui al presente regolamento, con le persone di cui al paragrafo 1, per loro conto o a loro nome. 7.   I rappresentanti delle autorità competenti conservano registrazioni di ogni controllo effettuato e, ove necessario, redigono una relazione. La persona di cui al paragrafo 1 è tempestivamente informata per iscritto dall’autorità competente in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato dai controlli e ha la possibilità di presentare osservazioni entro un termine stabilito dall’autorità competente. 8.   Le autorità competenti predispongono procedure o modalità per garantire che il personale che esegue i controlli sia esente da qualsivoglia conflitto di interessi.
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Controlli (Art. 123 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo