Art. 106
Impiego dei medicinali
In vigore dal 11 dic 2018
Impiego dei medicinali
1. I medicinali veterinari sono utilizzati conformemente ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
2. L’impiego di medicinali veterinari ai sensi della presente sezione non pregiudica gli del regolamento (UE) 2016/429.
3. Gli Stati membri possono stabilire le procedure che ritengano necessarie per l’attuazione degli articoli da 110 a 114 e 116.
4. Gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, che un medicinale veterinario sia somministrato soltanto da un veterinario.
5. I medicinali veterinari immunologici inattivati di cui all’, paragrafo 3, sono impiegati sugli animali ivi indicati soltanto in circostanze eccezionali, secondo una prescrizione veterinaria e se non vi è alcun medicinale veterinario immunologico autorizzato per la specie animale di destinazione e l’indicazione in questione.
6. La Commissione adotta atti delegati, ai sensi dell’, al fine di integrare il presente articolo, se del caso, che definisce norme sulle misure adeguate per garantire l’impiego sicuro ed efficace dei medicinali veterinari autorizzati e prescritti per la somministrazione orale mediante vie diverse dai mangimi medicati, per esempio un medicinale veterinario miscelato con acqua di abbeveraggio o un medicinale veterinario miscelato manualmente con il mangime e somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti dal detentore degli animali. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione tiene conto del parere scientifico dell’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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