Art. 105

Prescrizioni veterinarie

In vigore dal 11 dic 2018
Prescrizioni veterinarie 1.   Una prescrizione veterinaria per un medicinale antimicrobico per metafilassi è emessa soltanto in seguito a una diagnosi della malattia infettiva da parte di un veterinario. 2.   Il veterinario è in grado di fornire una giustificazione su una prescrizione veterinaria di medicinali antimicrobici, in particolare per metafilassi e profilassi. 3.   Una prescrizione veterinaria è emessa soltanto in seguito a un esame clinico o a qualsiasi altra adeguata valutazione dello stato di salute dell’animale o del gruppo di animali da parte di un veterinario. 4.   In deroga all’, punto 33, e al paragrafo 3 del presente articolo, uno Stato membro può consentire che una prescrizione veterinaria sia rilasciata da un professionista diverso da un veterinario, abilitato a tal fine ai sensi della legislazione nazionale applicabile al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Tali prescrizioni sono valide soltanto in tale Stato membro e non includono medicinali antimicrobici né altri medicinali veterinari per i quali è necessaria una diagnosi da parte di un veterinario. Alle prescrizioni veterinarie rilasciate da un professionista diverso da un veterinario si applicano mutatis mutandis i paragrafi 5, 6, 8, 9 e 11 del presente articolo. 5.   Una prescrizione veterinaria contiene almeno i seguenti elementi: a) l’identificazione dell’animale o dei gruppi di animali da sottoporre al trattamento; b) nome, cognome e contatti del proprietario o detentore dell’animale; c) la data della prescrizione; d) nome, cognome e contatti del veterinario, incluso, se disponibile, il numero d’iscrizione all’albo professionale; e) la firma o una forma equivalente di identificazione elettronica del veterinario; f) la denominazione del medicinale prescritto, con l’indicazione delle sostanze attive; g) la forma farmaceutica e il dosaggio; h) la quantità prescritta o il numero di confezioni, con l’indicazione della dimensione della confezione; i) la posologia; j) per le specie animali destinate alla produzione di alimenti, il tempo di attesa, anche se pari a zero; k) le avvertenze necessarie per assicurare l’uso corretto, anche per quanto riguarda, se del caso, l’uso prudente degli antimicrobici; l) se un medicinale è prescritto ai sensi degli , una dichiarazione a tal riguardo; m) se un medicinale è prescritto ai sensi dell’, paragrafi 3 e 4, una dichiarazione a tal riguardo. 6.   La quantità dei medicinali prescritti è limitata alla quantità richiesta per il trattamento o la terapia in questione. Per quanto riguarda i medicinali antimicrobici per metafilassi e profilassi, essi sono prescritti soltanto per una durata limitata al periodo di rischio. 7.   Le prescrizioni veterinarie rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono riconosciute in tutta l’Unione. 8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire un modello per i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che è reso disponibile anche in versione elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 9.   Il medicinale prescritto è fornito secondo la legislazione nazionale pertinente. 10.   Una prescrizione veterinaria per medicinali antimicrobici ha una validità di cinque giorni dalla data del suo rilascio. 11.   Oltre ai requisiti di cui al presente articolo, gli Stati membri possono stabilire norme sulla conservazione delle registrazioni da parte dei veterinari quando rilasciano prescrizioni veterinarie. 12.   In deroga all’, un medicinale veterinario classificato come soggetto a prescrizione veterinaria ai sensi di tale articolo può essere somministrato personalmente da un veterinario in assenza di una prescrizione veterinaria, salvo quanto diversamente disposto dalle disposizioni nazionali applicabili. Il veterinario conserva le registrazioni di tale somministrazione personale secondo la legislazione nazionale pertinente.
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Prescrizioni veterinarie (Art. 105 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo