Art. 46

Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale

In vigore dal 11 dic 2018
Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale 1.   La domanda per l’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale è presentata all’autorità competente nello Stato membro a cui è richiesta l’autorizzazione. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale in conformità della presente sezione e delle disposizioni nazionali vigenti. Un’autorizzazione nazionale all’immissione in commercio è valida esclusivamente nello Stato membro dell’autorità competente che l’ha rilasciata. 2.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali non sono concesse per i medicinali veterinari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, o per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale oppure per i quali al momento della domanda è pendente una domanda di un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale in un altro Stato membro.
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Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale (Art. 46 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo