Art. 155
Contributo iniziale alla banca dati dei medicinali da parte delle autorità competenti
In vigore dal 11 dic 2018
Contributo iniziale alla banca dati dei medicinali da parte delle autorità competenti
Al più tardi entro il 28 gennaio 2022, le autorità competenti comunicano all’Agenzia per via elettronica le informazioni su tutti i medicinali veterinari attualmente autorizzati nel loro Stato membro, utilizzando il formato di cui all’, paragrafo 3, lettera a.
Storico versioni
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