Art. 17
Poteri di esecuzione per quanto riguarda la presente sezione
In vigore dal 11 dic 2018
Poteri di esecuzione per quanto riguarda la presente sezione
1. La Commissione, ove necessario, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme uniformi in materia di codice di identificazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco delle abbreviazioni e dei pittogrammi comuni a tutta l’Unione da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme uniformi in materia di dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni di cui all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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