Art. 10

Etichettatura del confezionamento primario dei medicinali veterinari

In vigore dal 11 dic 2018
Etichettatura del confezionamento primario dei medicinali veterinari 1.   Il confezionamento primario di un medicinale veterinario contiene le informazioni seguenti e, fatto salvo l’, paragrafo 4, non contiene altre informazioni oltre alle seguenti: a) la denominazione del medicinale veterinario, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica; b) l’indicazione delle sostanze attive espressa in termini qualitativi e quantitativi per unità o, secondo la forma di somministrazione, per un dato volume o peso, utilizzando le denominazioni comuni; c) il numero del lotto, preceduto dal termine «Lot»; d) il nome o la ragione sociale o il logo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; e) le specie di destinazione; f) la data di scadenza, nel formato: «mm/aaaa», preceduto dall’abbreviazione «Exp.»; g) eventuali precauzioni speciali per la conservazione; h) la via di somministrazione; e i) se pertinente, il tempo di attesa, anche se pari azero. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono riportate con caratteri facilmente leggibili e chiaramente comprensibili, o con abbreviazioni o pittogrammi comuni a tutta l’Unione elencati ai sensi dell’, paragrafo 2. 3.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può disporre che, sul confezionamento primario di un medicinale veterinario disponibile sul proprio territorio, sia aggiunto un codice di identificazione alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1.
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Etichettatura del confezionamento primario dei medicinali veterinari (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo