Art. 118
Animali o prodotti di origine animale importati nell’Unione
In vigore dal 11 dic 2018
Animali o prodotti di origine animale importati nell’Unione
1. L’, paragrafo 2, si applica per analogia agli operatori in paesi terzi e che non utilizzano gli antimicrobici individuati ai sensi dell’, paragrafo 5, relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale esportati da detti paesi terzi nell’Unione.
2. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’ al fine di integrare il presente articolo fornendo le regole dettagliate necessarie all’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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