Art. 120

Pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria

In vigore dal 11 dic 2018
Pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria 1.   La pubblicità dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’ è consentita esclusivamente quando effettuata alle persone seguenti: a) veterinari; b) persone autorizzate a fornire medicinali veterinari ai sensi delle disposizioni nazionali. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ha facoltà di consentire la pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’, rivolta ad allevatori professionisti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la pubblicità è limitata ai medicinali veterinari immunologici; b) la pubblicità invita esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, è fatto divieto di pubblicizzare medicinali veterinari immunologici inattivati fabbricati con patogeni e antigeni ottenuti da un animale o da animali in un’unità epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o tali animali nella stessa unità epidemiologica o per il trattamento di un animale o di animali in un’unità per la quale è stata confermata una correlazione epidemiologica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-120

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo