Art. 120
Pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria
In vigore dal 11 dic 2018
Pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria
1. La pubblicità dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’ è consentita esclusivamente quando effettuata alle persone seguenti:
a)
veterinari;
b)
persone autorizzate a fornire medicinali veterinari ai sensi delle disposizioni nazionali.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ha facoltà di consentire la pubblicità di medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’, rivolta ad allevatori professionisti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la pubblicità è limitata ai medicinali veterinari immunologici;
b)
la pubblicità invita esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, è fatto divieto di pubblicizzare medicinali veterinari immunologici inattivati fabbricati con patogeni e antigeni ottenuti da un animale o da animali in un’unità epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o tali animali nella stessa unità epidemiologica o per il trattamento di un animale o di animali in un’unità per la quale è stata confermata una correlazione epidemiologica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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