Art. 119

Pubblicità dei medicinali veterinari

In vigore dal 11 dic 2018
Pubblicità dei medicinali veterinari 1.   Solo i medicinali veterinari autorizzati o registrati in uno Stato membro possono essere pubblicizzati in tale Stato membro, salvo diversa decisione dell’autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili. 2.   La pubblicità di un medicinale veterinario indica in modo chiaro che essa intende promuovere la fornitura, la vendita, la prescrizione, la distribuzione o l’impiego del medicinale veterinario. 3.   La pubblicità non è formulata in modo tale da indurre a pensare che il medicinale veterinario sia un mangime o un biocida. 4.   La pubblicità è conforme al riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario pubblicizzato. 5.   La pubblicità non contiene informazioni, sotto qualsiasi forma, che potrebbero essere ingannevoli o indurre a un uso scorretto del medicinale veterinario. 6.   La pubblicità promuove un uso responsabile del medicinale veterinario presentandolo in maniera oggettiva e senza esagerarne le proprietà. 7.   La sospensione di un’autorizzazione all’immissione in commercio comporta l’esclusione, per l’intera durata della stessa, di qualsivoglia pubblicità del medicinale veterinario nello Stato membro in cui si applica la sospensione. 8.   I medicinali veterinari non sono distribuiti per fini promozionali, se non in campioni di piccole quantità. 9.   I medicinali veterinari antimicrobici non sono distribuiti per fini promozionali, né sotto forma di campioni né in qualsiasi altra forma. 10.   I campioni di cui al paragrafo 8 sono opportunamente dotati di etichetta recante indicazioni circa la loro natura di campioni e sono forniti direttamente ai veterinari o ad altre persone autorizzate a distribuire tali medicinali veterinari nel corso di eventi sponsorizzati oppure da parte di rappresentanti commerciali durante le loro visite.
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Pubblicità dei medicinali veterinari (Art. 119 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo