Art. 152
Medicinali veterinari, autorizzazioni all’immissione in commercio e registrazioni esistenti
In vigore dal 11 dic 2018
Medicinali veterinari, autorizzazioni all’immissione in commercio e registrazioni esistenti
1. Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari e le registrazioni dei medicinali veterinari omeopatici concesse ai sensi della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 prima del 28 gennaio 2022 si considerano emesse ai sensi del presente regolamento e sono, in quanto tali, soggette alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari che contengono antimicrobici che sono stati riservati al trattamento per uso umano ai sensi degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 5.
2. I medicinali veterinari immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 possono continuare a essere commercializzati fino al 29 gennaio 2027, anche se non conformi allo stesso.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i periodi di protezione di cui all’ non si applicano ai medicinali veterinari di riferimento per cui è stata rilasciata un’autorizzazione prima del 28 gennaio 2022 e si applicano invece, in tale contesto, le corrispondenti disposizioni degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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