Art. 150
Relazione con altri atti dell’Unione
In vigore dal 11 dic 2018
Relazione con altri atti dell’Unione
1. Nessun elemento del presente regolamento si intende tale da pregiudicare le disposizioni della direttiva 96/22/CE.
2. Il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione (30) non si applica ai medicinali veterinari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
3. Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione (31) non si applica ai medicinali veterinari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:6:oj#art-150