Art. 39
Periodi di protezione della documentazione tecnica
In vigore dal 11 dic 2018
Periodi di protezione della documentazione tecnica
1. Il periodo di protezione della documentazione tecnica è di:
a)
10 anni per medicinali veterinari destinati a bovini, ovini destinati alla produzione di carne, suini, polli, cani e gatti;
b)
14 anni per i medicinali veterinari antimicrobici destinati a bovini, ovini destinati alla produzione di carne, suini, polli, cani e gatti, contenenti una sostanza attiva antimicrobica non presente in medicinali veterinari autorizzati nell’Unione al momento della presentazione della domanda;
c)
18 anni per i medicinali veterinari per le api;
d)
14 anni per i medicinali veterinari destinati a specie animali diverse da quelle indicate alle lettere a) e c).
2. La protezione della documentazione tecnica si applica a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ai sensi dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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