Art. 38

Protezione della documentazione tecnica

In vigore dal 11 dic 2018
Protezione della documentazione tecnica 1.   Fatti salvi i requisiti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2010/63/UE, la documentazione tecnica sulla qualità, sicurezza ed efficacia, presentata originariamente per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio o una sua variazione, non è utilizzabile da parte di altri richiedenti come riferimento per un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario o per una variazione dei suoi termini, a meno che: a) il periodo di protezione della documentazione tecnica stabilito agli del presente regolamento sia scaduto o scadrà entro meno di due anni; b) i richiedenti abbiano ottenuto un accordo scritto, sotto forma di lettera di accesso, riguardo a tale documentazione. 2.   La protezione della documentazione tecnica di cui al paragrafo 1 («protezione della documentazione tecnica») si applica anche negli Stati membri in cui il medicinale veterinario non è o non è più autorizzato. 3.   Un’autorizzazione all’immissione in commercio o una variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio che differisce dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata precedentemente allo stesso titolare dell’autorizzazione solo per quanto riguarda le specie di destinazione, il dosaggio, la forma farmaceutica, la via di somministrazione o la presentazione, è considerata come la stessa autorizzazione all’immissione in commercio precedentemente rilasciata allo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai fini dell’applicazione delle norme di protezione della documentazione tecnica.
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Protezione della documentazione tecnica (Art. 38 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo