Art. 27
Sanzioni
In vigore dal 22 ott 2014
Sanzioni
1. Conformemente all', l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
a)
qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
b)
qualora, secondo le procedure di cui all', paragrafi da 2 a 5, si constata che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all', paragrafo 1), lettere a), c) ed e), o all', paragrafo 2; oppure
c)
quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 3, lettera b).
2. L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
a)
violazioni non quantificabili:
i)
in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui all', paragrafo 5 o 6;
ii)
in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell', paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell', paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);
iii)
in caso di mancata trasmissione dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni a norma dell', paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni a norma dell', paragrafi 3 e 4;
iv)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall', paragrafo 1, o dall', paragrafo 4;
v)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
vi)
qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all' del regolamento (CE) n. 1606/2002;
b)
violazioni quantificabili:
i)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell', paragrafi 1 o 5, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 6;
ii)
in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli .
3. L'ordinatore del Parlamento europeo può escludere un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal beneficiare di futuri finanziamenti dell'Unione per un periodo sino a cinque anni, o sino a dieci anni in caso di violazione ripetuta in un quinquennio, quando esso/essa sia stato/stata condannato/condannata per le violazioni elencate al paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), fatti salvi i poteri dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui all'articolo 204 quindecies del regolamento finanziario.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le seguenti sanzioni pecuniarie:
a)
in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata:
—
il 5 %, oppure
—
il 7,5 % in caso di concorso di violazioni, oppure
—
il 20 % in caso di reiterazione della violazione in questione, oppure
—
un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità apra un'indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso,
—
il 50 % del bilancio annuale, relativo all'esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione che sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
b)
in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:
—
il 100 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo non sia superiore a 50 000 EUR, oppure
—
il 150 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 50 000 EUR ma non sia superiore a 100 000 EUR, oppure
—
il 200 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 100 000 EUR ma non sia superiore a 150 000 EUR, oppure
—
il 250 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 150 000 EUR ma non sia superiore a 200 000 EUR, oppure
—
il 300 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 200 000 EUR, oppure
—
un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità e/o l'ordinatore del Parlamento europeo apra un'indagine ufficiale, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato misure correttive idonee.
Ai fini delle percentuali sopra indicate, ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente.
5. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia commesso una serie di violazioni del presente regolamento, è irrogata solo la sanzione relativa alla violazione più grave, a meno che non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, lettera a).
6. Le sanzioni fissate nel presente regolamento sono soggette a una prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa o, in caso di violazioni continuate o reiterate, dalla data in cui tali violazioni sono cessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1141:oj#art-27