Art. 10
Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione
In vigore dal 22 ott 2014
Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione
1. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3, l'Autorità verifica a intervalli regolari che le condizioni per la registrazione di cui all' e le disposizioni in materia di governance di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell', paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), continuano a essere soddisfatte dai partiti politici europei registrati e dalle fondazioni politiche europee registrate.
2. Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessata.
3. Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all', paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall' a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.
Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.
Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo.
Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.
L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), o all', paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.
4. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), o all', paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c).
Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione conformemente alle rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.
5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, ed entra in vigore tre mesi dopo la data di tale pubblicazione.
6. Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è collegata è cancellato dal registro.
Storico versioni
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