Art. 4
Governance dei partiti politici europei
In vigore dal 22 ott 2014
Governance dei partiti politici europei
1. Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:
a)
il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;
b)
l'indirizzo della sede;
c)
un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;
d)
una dichiarazione, conformemente all', paragrafo 1, lettera e), attestante che non persegue scopi di lucro;
e)
se del caso, il nome della fondazione politica a esso collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;
f)
la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; e
g)
la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo.
2. Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull'organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:
a)
le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri, e l'elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto;
b)
i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;
c)
i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico;
d)
i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum;
e)
la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e
f)
la procedura interna di modifica del suo statuto.
3. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.
Storico versioni
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