Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «partito politico»: un'associazione di cittadini:
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che persegue obiettivi politici, e
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che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;
2) «alleanza politica»: la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini;
3) «partito politico europeo»: un'alleanza politica che persegue obiettivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all', alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;
4) «fondazione politica europea»: un'entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti:
a)
attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;
b)
sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;
c)
sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;
d)
creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati;
5) «parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea elettiva;
6) «finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea»: una sovvenzione concessa conformemente alla Parte Prima, titolo VI, o un contributo concesso conformemente alla parte Seconda, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (il «regolamento finanziario»);
7) «donazione»: eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, a eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;
8) «contributi dei membri»: eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti loro da uno dei loro membri, a eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;
9) «bilancio annuale» ai sensi degli : l'importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione;
10) «punto di contatto nazionale»: uno dei punti di collegamento designati per le questioni inerenti alla banca dati centrale sull'esclusione di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario e all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (12), o qualsiasi altra persona espressamente incaricata dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento;
11) «sede»: il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale;
12) «concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell'ambito della medesima azione illecita;
13) «violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata irrogata al suo autore per lo stesso tipo di violazione.
Storico versioni
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