Art. 20
Donazioni e contributi
In vigore dal 22 ott 2014
Donazioni e contributi
1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 18 000 EUR all'anno e per donatore.
2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all', un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti membri dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee.
Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell', paragrafo 1, lettera e).
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.
4. Le donazioni una tantum il cui valore sia superiore a 12 000 EUR accettate da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.
5. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano:
a)
donazioni o contributi anonimi;
b)
donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;
c)
donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica da uno Stato membro o da un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; o
d)
donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
6. Entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa:
a)
è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del donatore; o
b)
ove la restituzione non sia possibile, è segnalata all'Autorità e al Parlamento europeo. L'ordinatore del Parlamento europeo stabilisce l'importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli articoli 78 e 79 del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Parlamento europeo.
7. Sono consentiti contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.
8. Sono consentiti contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, e dal partito politico europeo al quale è affiliata. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica europea e non può derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.
L'onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea a esso collegata.
9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare da cittadini che sono loro membri contributi fino a un valore di 18 000 EUR l'anno e per ciascun membro, qualora tali contributi siano forniti dal membro interessato per conto proprio.
La soglia di cui al primo comma non si applica qualora il membro interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale.
10. Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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