Art. 22
Divieto di finanziamento
In vigore dal 22 ott 2014
Divieto di finanziamento
1. In deroga all', paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all', punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.
3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.
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