Art. 24
Norme generali in materia di controllo
In vigore dal 22 ott 2014
Norme generali in materia di controllo
1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l', l', paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l', paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l', paragrafi 5 e 6, e gli .
L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
3. Il controllo da parte dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 non si estende all'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al diritto nazionale applicabile di cui all'.
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma del presente regolamento.
Su richiesta e ai fini del controllo dell'osservanza dell', i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono all'Autorità le informazioni concernenti i contributi versati dai singoli membri e l'identità dei medesimi. Inoltre, ove opportuno, l'Autorità può esigere che i partiti politici europei forniscano dichiarazioni confermative firmate rilasciate dai membri titolari di mandati elettivi ai fini del controllo del rispetto della condizione di cui all', paragrafo 1, lettera b), primo comma.
Storico versioni
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