Art. 25
Esecuzione e controllo in ordine al finanziamento dell'Unione
In vigore dal 22 ott 2014
Esecuzione e controllo in ordine al finanziamento dell'Unione
1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al presente regolamento e al regolamento finanziario.
I termini e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti dall'ordinatore del Parlamento europeo nell'invito a presentare domande di contributi e nell'invito a presentare proposte.
2. Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell'Unione europea e del loro impiego è esercitato conformemente al regolamento finanziario.
Il controllo è altresì effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente, come previsto dall', paragrafo 1.
3. La Corte dei conti esercita i suoi poteri di controllo a norma dell'articolo 287 TFUE.
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per consentirle di esercitare le proprie funzioni.
5. La decisione o l'accordo concernente il contributo o la sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
6. La Corte dei conti e l'ordinatore del Parlamento europeo, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore del Parlamento europeo, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o dell'accordo concernente il contributo e la sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro o dell'azione. Il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.
7. LOLAF può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (18), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a contributi o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i suoi risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte dell'ordinatore del Parlamento europeo.
Storico versioni
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