Art. 23
Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile
In vigore dal 22 ott 2014
Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile
1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo, e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro nel quale si trova la sede:
a)
i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le loro entrate e le loro spese, le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede, e i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali, definiti all' del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
b)
una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente; e
c)
l'elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell', paragrafi 2, 3 e 4.
2. Nel caso di spese effettuate da partiti politici europei congiuntamente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee congiuntamente a fondazioni politiche nazionali o altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, direttamente o tramite i citati terzi, dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1.
3. Gli organismi o esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti, incaricati e pagati dal Parlamento europeo. Essi sono debitamente abilitati a effettuare revisioni contabili in base al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede o sono stabiliti.
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dagli organismi o esperti indipendenti ai fini della revisione contabile.
5. Gli organismi o esperti indipendenti informano l'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo ne informano i punti di contatto nazionali competenti.
Storico versioni
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