Art. 9

Esame della domanda e decisione dell'Autorità

In vigore dal 22 ott 2014
Esame della domanda e decisione dell'Autorità 1.   L'Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all' e se lo statuto contiene le disposizioni previste agli . 2.   L'Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non constati che il richiedente non soddisfa le condizioni per la registrazione enunciate nell' o che lo statuto non contiene le disposizioni previste agli . L'Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda di registrazione ovvero, qualora si applichino le procedure di cui all', paragrafo 4, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di registrazione. In caso di domanda incompleta, l'Autorità chiede al richiedente di presentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere unicamente dalla data in cui l'Autorità ha ricevuto la domanda completa. 3.   La dichiarazione formale standard di cui all', paragrafo 2, lettera a), è ritenuta sufficiente dall'Autorità per accertare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), o all', paragrafo 2, lettera c), a seconda dei casi. 4.   La decisione dell'Autorità di registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente allo statuto del partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda. 5.   Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell', paragrafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all', paragrafi 2 e 4. 6.   L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell', paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.
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