Art. 8

Domanda di registrazione

In vigore dal 22 ott 2014
Domanda di registrazione 1.   La domanda di registrazione è presentata all'Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è ufficialmente collegata. 2.   La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all', inclusa una dichiarazione ufficiale standardizzata sul formulario che figura nell'allegato; b) lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli , inclusi i pertinenti allegati e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all', paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento: a) per identificare tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all'Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro; b) per modificare la dichiarazione formale standardizzata figurante nell'allegato per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione. 4.   La documentazione presentata all'Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all'.
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