Art. 8
Domanda di registrazione
In vigore dal 22 ott 2014
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione è presentata all'Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è ufficialmente collegata.
2. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a)
i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all', inclusa una dichiarazione ufficiale standardizzata sul formulario che figura nell'allegato;
b)
lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli , inclusi i pertinenti allegati e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all', paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento:
a)
per identificare tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all'Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;
b)
per modificare la dichiarazione formale standardizzata figurante nell'allegato per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.
4. La documentazione presentata all'Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all'.
Storico versioni
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