Art. 7
Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
In vigore dal 22 ott 2014
Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
1. L'Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel registro sono disponibili online a norma dell'.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, riguardo agli aspetti seguenti:
a)
le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall'Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio competente e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione a norma dell', paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all', paragrafo 2, nonché le informazioni sull'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all', paragrafo 1, lettera f), e all', paragrafo 1, lettera g);
b)
il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legalità determinata dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento. L'Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione in questione dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli e dell', paragrafo 2, che si aggiungono agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.
3. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest'ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all', paragrafo 1, lettera f), e all', paragrafo 1, lettera g). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
Storico versioni
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