Art. 5

Governance delle fondazioni politiche europee

In vigore dal 22 ott 2014
Governance delle fondazioni politiche europee 1.   Lo statuto di fondazione politica europea rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui la fondazione ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno: a) il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente, b) l'indirizzo della sede; c) una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che devono essere compatibili con i compiti di cui all', punto 4); d) una dichiarazione, conformemente all', paragrafo 2, lettera f), attestante che non persegue scopi di lucro; e) il nome del partito politico europeo a cui è direttamente collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità; f) un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi; g) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; h) la procedura interna di modifica del suo statuto; e i) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea. 2.   Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.
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