Art. 3

Condizioni di registrazione

In vigore dal 22 ott 2014
Condizioni di registrazione 1.   Un'alleanza politica ha diritto di chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) deve avere la propria sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto; b) essa o i suoi membri devono essere, in almeno un quarto degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, o devono essere rappresentati dagli stessi, oppure essa o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo; c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell' TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; d) essa o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; e e) non deve perseguire scopi di lucro. 2.   Il richiedente ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) deve essere collegato a un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento; b) deve aver sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto; c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell' TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; d) deve perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata; e) deve avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri; e f) non deve perseguire scopi di lucro. 3.   Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.
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