Art. 3
Condizioni di registrazione
In vigore dal 22 ott 2014
Condizioni di registrazione
1. Un'alleanza politica ha diritto di chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
deve avere la propria sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
b)
essa o i suoi membri devono essere, in almeno un quarto degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, o devono essere rappresentati dagli stessi, oppure
essa o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
c)
deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell' TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
d)
essa o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; e
e)
non deve perseguire scopi di lucro.
2. Il richiedente ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
deve essere collegato a un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;
b)
deve aver sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
c)
deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell' TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
d)
deve perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;
e)
deve avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri; e
f)
non deve perseguire scopi di lucro.
3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1141:oj#art-3