Art. 14

Diritto applicabile

In vigore dal 22 ott 2014
Diritto applicabile 1.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dal presente regolamento. 2.   Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati nello Stato membro in cui si trova la loro sede dalle disposizioni di diritto nazionale applicabili. Le attività svolte dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni legislative nazionali di tali Stati membri. 3.   Per le materie non disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento o dalle disposizioni applicabili a norma del paragrafo 2 o qualora una materia sia da esse disciplinata solo parzialmente, per quanto riguarda gli aspetti non contemplati dalle suddette disposizioni i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dalle disposizioni dei rispettivi statuti.
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