Art. 13

Riconoscimento giuridico e capacità giuridica

In vigore dal 22 ott 2014
Riconoscimento giuridico e capacità giuridica I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del riconoscimento giuridico e della capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.
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Riconoscimento giuridico e capacità giuridica (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/1141) — Testo vigente | Portale Normativo