Art. 13
Riconoscimento giuridico e capacità giuridica
In vigore dal 22 ott 2014
Riconoscimento giuridico e capacità giuridica
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del riconoscimento giuridico e della capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1141:oj#art-13