Art. 11
Comitato di personalità indipendenti
In vigore dal 22 ott 2014
Comitato di personalità indipendenti
1. È istituito un comitato di personalità indipendenti. Esso è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono deputati al Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell'Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea.
I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Essi si astengono da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni.
Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del comitato è eletto dai suoi membri al proprio interno conformemente a tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato agisce esclusivamente sotto l'autorità del comitato medesimo.
3. Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l'Unione di cui all', paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea. A tal fine, il comitato può chiedere qualsiasi documento o prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti.
Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.
I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici.
Storico versioni
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