Art. 16
Estinzione della personalità giuridica europea
In vigore dal 22 ott 2014
Estinzione della personalità giuridica europea
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea all'entrata in vigore di una decisione dell'Autorità di cancellarlo o cancellarla dal registro, quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione a meno che il partito politico europeo interessato o la fondazione politica europea interessata non chieda un termine più breve.
2. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità:
a)
a seguito di una decisione adottata a norma dell', paragrafi da 2 a 5;
b)
nelle circostanze di cui all', paragrafo 6;
c)
su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati; o
d)
nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo.
3. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell', paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che deve identificare con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati. In tali casi, l'Autorità:
a)
per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali indicati all' TUE, avvia una procedura di verifica a norma dell', paragrafo 3. Si applica anche l', paragrafi 4, 5 e 6;
b)
per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali, decidere di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione.
Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell', paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell' TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al presente paragrafo, primo comma, lettera a).
In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo interessato e la fondazione politica europea interessata del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.
4. L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea.
5. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione è considerata da tale Stato membro come una conversione della personalità giuridica europea in una personalità giuridica nazionale, che mantiene integralmente i preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica europea. Lo Stato membro in questione non applica condizioni proibitive nel contesto di tale conversione.
6. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione è sciolto o è sciolta conformemente al diritto applicabile di tale Stato membro. Lo Stato membro interessato può esigere che tale scioglimento sia preceduto dall'acquisizione, da parte del partito o della fondazione in questione, della personalità giuridica nazionale a norma del paragrafo 5.
7. In tutte le situazioni di cui ai paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato si assicura che sia pienamente rispettata la condizione di non perseguire scopi di lucro di cui all'. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo possono concordare con lo Stato membro interessato le modalità di estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli eventuali fondi ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea e il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a norma dell'.
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