Art. 17

Condizioni di finanziamento

In vigore dal 22 ott 2014
Condizioni di finanziamento 1.   Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi. 2.   Una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte. 3.   Al fine di determinare l'ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento. 4.   I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non superano l'85 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e l'85 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario sono recuperati conformemente al regolamento finanziario. 5.   Entro i limiti di cui agli , le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.
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