Art. 18

Domanda di finanziamento

In vigore dal 22 ott 2014
Domanda di finanziamento 1.   Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte. 2.   Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono, al momento della domanda, osservare gli obblighi di cui all', e, dalla data di presentazione della sua domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non possono essere soggetti a una delle sanzioni di cui all', paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a), punti v) e vi). 3.   Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio piano d'azione o programma di lavoro annuale. 4.   L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte, e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento finanziario. 5.   Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico europeo al quale è collegata.
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