Art. 19

Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

In vigore dal 22 ott 2014
Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti 1.   Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell', sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni: — il 15 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari; — l'85 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo. Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo. 2.   La ripartizione di cui al paragrafo 1 è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, tenendo conto dell', paragrafo 3. Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudicano la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all', paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.
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