Art. 32

Trasparenza

In vigore dal 22 ott 2014
Trasparenza 1.   Il Parlamento europeo pubblica su un sito web creato ad hoc, sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità: a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo delle loro domande di registrazione a norma dell', entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata all'Autorità a norma dell', paragrafi 5 e 6; b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo delle stesse unitamente alla domanda di registrazione a norma dell' e ai motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione; c) una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea; d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all', paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro o delle azioni; e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell', paragrafi 2, 3 e 4, a eccezione di quelle provenienti da persone fisiche il cui valore non sia superiore a 1 500 EUR all'anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»; le donazioni di persone fisiche il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR non sono pubblicate senza previo consenso scritto del donatore interessato alla loro pubblicazione. In assenza di tale previo consenso, tali donazioni sono indicate come «donazioni di piccola entità». Sono pubblicati altresì l'importo totale delle donazioni di piccola entità e il numero di donatori per anno calendario; f) i contributi di cui all', paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell', paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate che hanno inviato tali contributi; g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall'Autorità ai sensi dell', compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma degli , in particolare per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 45/2001; h) le motivazioni di eventuali decisioni definitive adottate dall'ordinatore del Parlamento europeo a norma dell' e i particolari delle stesse; i) una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei; e j) la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'. 2.   Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche affiliate a un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all', paragrafo 2, e aggiornato conformemente all', paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri. 3.   I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, a meno che tali dati personali non siano pubblicati a norma del paragrafo 1, lettere a), e) o g). 4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall' della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali saranno trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, dall'Autorità, dall'OLAF, dalla Corte dei conti, dagli Stati membri o da organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati, e che i loro dati personali saranno pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni di cui al presente articolo. In applicazione dell' del regolamento (CE) n. 45/2001, l'ordinatore del Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di contributi o proposte di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
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