Art. 34

Diritto a essere sentiti

In vigore dal 22 ott 2014
Diritto a essere sentiti Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea o di un richiedente di cui all', l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea o del richiedente in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.
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