Art. 34
Diritto a essere sentiti
In vigore dal 22 ott 2014
Diritto a essere sentiti
Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea o di un richiedente di cui all', l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea o del richiedente in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1141:oj#art-34