Art. 31

Informazione dei cittadini

In vigore dal 22 ott 2014
Informazione dei cittadini Fatti salvi gli e i rispettivi statuti e procedimenti interni, i partiti politici europei, nel contesto di elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei in questione.
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