Art. 29

Misure correttive e principi di buona amministrazione

In vigore dal 22 ott 2014
Misure correttive e principi di buona amministrazione 1.   Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all', l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità. 2.   Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a d) e all', paragrafo 2, lettera c).
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