Art. 28
Cooperazione tra l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri
In vigore dal 22 ott 2014
Cooperazione tra l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri
1. L'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri condividono le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali e si tengono regolarmente informati in merito alle materie concernenti le disposizioni di finanziamento, i controlli e le sanzioni.
2. Essi concordano altresì le modalità pratiche di tale scambio di informazioni, comprese le norme riguardanti la divulgazione di prove o di informazioni riservate e la cooperazione tra Stati membri.
3. L'ordinatore del Parlamento europeo informa l'Autorità delle risultanze che potrebbero condurre all'irrogazione di sanzioni a norma dell', paragrafi da 2 a 4, al fine di consentire all'Autorità di adottare le misure del caso.
4. L'Autorità informa l'ordinatore del Parlamento europeo delle decisioni che ha adottato in materia di sanzioni, per consentirgli di trarre le debite conseguenze a norma del regolamento finanziario.
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