Art. 30

Recupero

In vigore dal 22 ott 2014
Recupero 1.   In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o risolve gli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all', paragrafo 2, lettera c), e all', paragrafo 1, lettere b) e d). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. 2.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non si conformano più all', paragrafo 2. Di conseguenza, l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concernente un contributo o una sovvenzione ricevuto/a a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell' accordo o della alla decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi a esercizi precedenti. In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese ammissibili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione. Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all', paragrafo 2, lettera c), e all', paragrafo 1, lettere b) e d).
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Recupero (Art. 30 Regolamento (UE) 2014/1141) — Testo vigente | Portale Normativo