Art. 78
Modifica del regolamento (CE) n. 2216/2004
In vigore dal 7 ott 2010
Modifica del regolamento (CE) n. 2216/2004
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:
1)
All’ è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. L’amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra il CITL e il registro di un paese candidato all’adesione per consentire a tali registri di comunicare con il catalogo UNFCCC attraverso il CITL e di registrare i dati sulle emissioni verificate dei gestori nel CITL. Tali registri devono completare correttamente tutte le prove e le procedure di inizializzazione richieste ai registri.»
2)
All’, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti paragrafi da 2 a 2 sexies:
«2. I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nei registri e nel CITL:
a)
le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità fiscali degli Stati membri;
b)
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;
c)
Europol;
d)
gli amministratori nazionali degli Stati membri.
2 bis. I dati sulle operazioni possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 2 che ne facciano richiesta all’amministratore centrale o ad un amministratore del registro qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e lotta antifrode, a fini fiscali o di applicazione della legge, di lotta al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati gravi.
2 ter. Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 2 bis provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 2 bis e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall’utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2 se ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 2 bis.
2 quater. Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l’amministratore centrale può fornire loro l’accesso ai dati delle operazioni dopo averli resi anonimi affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette riguardanti le operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2.
2 quinquies. Gli amministratori dei registri mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali hanno rifiutato l’apertura di un conto o che si sono rifiutate di nominare come rappresentante autorizzato o come rappresentante autorizzato supplementare.
2 sexies. Gli amministratori dei registri possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge tutte le operazioni che interessano un numero di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti interessati da un numero di operazioni eseguite nell’arco di 24 ore superiore al quantitativo che essi determinano.»
3)
All’ è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Il titolare di un conto di deposito personale, di un conto del responsabile della verifica o di un conto di deposito dell’operatore aereo non può vendere o cedere la proprietà del proprio conto ad un’altra persona. Il titolare di un conto di deposito del gestore può vendere o cedere il proprio conto di deposito del gestore solo con l’impianto connesso a tale conto.»
4)
All’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l’amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito personale all’interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell’allegato VIII o informa la persona che chiede l’apertura del conto del rifiuto ad aprire il conto.»
5)
All’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il richiedente notifica all’amministratore del registro, entro 10 giorni, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest’ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica l’amministratore del registro aggiorna i dati personali secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell’allegato VIII o si rifiuta di aggiornare i dati e ne informa il titolare del conto.».
6)
All’ sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:
«5. Se l’amministratore del registro rifiuta di aprire il conto o di aggiornare le informazioni relative al conto, la persona che ne richiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente, la quale ordina all’amministratore del registro di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto ad aprire un conto vi può essere il fatto che la persona che chiede l’apertura del conto è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.
6. L’amministratore del registro può imporre che le persone dell’UE che chiedono l’apertura di un conto abbiano la residenza permanente o siano registrati nello Stato membro del registro.»
7)
È inserito il seguente articolo 21 bis:
«Articolo 21 bis
Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore
1. Se la situazione che ha dato origine alla sospensione dell’accesso ai conti a norma dell’ non si risolve entro un lasso di tempo ragionevole nonostante ripetute notifiche, l’autorità competente può dare istruzione all’amministratore del registro di chiudere i conti di deposito personali a cui è sospeso l’accesso.
2. Il titolare del conto può contestare, entro 30 giorni di calendario, la chiusura del proprio conto di cui al paragrafo 1 presso l’autorità competente, la quale ordina all’amministratore del registro di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata.
3. Se un conto che l’amministratore del registro deve chiudere a seguito della sospensione di cui all’, paragrafo 1, presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’amministratore chiede dapprima al titolare del conto di indicare un altro conto amministrato dallo stesso amministratore al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 40 giorni lavorativi il titolare del conto non risponde alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo può trasferire le quote o le unità di Kyoto sul proprio conto nazionale di deposito delle quote.
4. Se un conto al quale è stato sospeso l’accesso a norma dell’, paragrafo 1 ter, presenta un saldo positivo di quote o di unità di Kyoto, nelle istruzioni che l’autorità competente fornisce ai sensi paragrafo 1 essa può chiedere che le quote o le unità di Kyoto siano immediatamente spostate sul pertinente conto nazionale di deposito delle quote e sul pertinente conto di deposito della parte di Kyoto.»
8)
All’ sono aggiunti i seguenti paragrafi da 5 a 10:
«5. I rappresentanti autorizzati devono essere persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari di un singolo conto devono essere persone diverse, ma una stessa persona può svolgere la funzione di rappresentante autorizzato o di rappresentante autorizzato supplementare in più di un conto. L’amministratore del registro può imporre che almeno uno dei rappresentanti autorizzati di un conto dell’utilizzatore abbia la residenza permanente nello Stato membro del registro.
6. Quando nomina un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore del registro. Tali informazioni comprendono almeno i documenti e le informazioni identificative della persona da nominare di cui all’allegato IV bis.
7. L’amministratore del registro valuta le informazioni ricevute e, se le ritiene soddisfacenti, entro 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento approva il rappresentante autorizzato proposto oppure informa la persona che chiede l’apertura del conto che l’approvazione è rifiutata. Se la valutazione della persona proposta per la nomina richiede più tempo, l’amministratore del registro può prolungare una volta la procedura di valutazione di altri 20 giorni lavorativi al massimo e notifica la proroga al titolare del conto.
8. Se l’amministratore del registro rifiuta di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, la persona che richiede l’apertura del conto può contestare il rifiuto rivolgendosi all’autorità competente, la quale ordina all’amministratore nazionale di procedere all’approvazione oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione vi può essere il fatto che la persona nominata come rappresentante autorizzato o come rappresentante autorizzato supplementare è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.
9. Un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare non può trasferire il proprio stato di rappresentante ad altre persone.
10. L’amministratore del registro può cancellare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare se ritiene che l’approvazione dei suddetti rappresentanti avrebbe dovuto essere respinta a norma del paragrafo 7, ed in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all’identità dei rappresentanti forniti in fase di nomina erano fraudolenti o errati. Il titolare del conto può contestare tale cancellazione rivolgendosi all’autorità competente, la quale ordina all’amministratore del registro di approvare nuovamente il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare oppure conferma la cancellazione emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano la cancellazione di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare vi può essere il fatto che la persona è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.»
9)
All’articolo 34 bis è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Se l’amministratore di un registro avvia erroneamente o involontariamente un’operazione di assegnazione delle quote a norma dell’ che porta ad assegnare quote ad un impianto che non era più in esercizio al momento dell’operazione di assegnazione, l’autorità competente può notificare all’amministratore centrale la sua richiesta di effettuare un intervento manuale per annullare l’operazione entro le scadenze fissate al paragrafo 2.»
10)
La sezione 1 del capo V è soppressa.
11)
L’, paragrafo 1, lettera b), è soppresso.
12)
L’ è così modificato:
a)
il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale delle quote di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l’importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato o che comporti la restituzione di CER o di ERU che non possono essere restituite a norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE.»;
b)
sono aggiunti i seguenti commi:
«Una CER o una ERU già restituita non può essere restituita una seconda volta né trasferita a un conto di deposito del gestore o a un conto di deposito personale nell’ambito del sistema ETS dell’UE.
Le CER e le ERU restituite possono essere trasferite unicamente su un conto dei ritiri.»
13)
L’ è soppresso.
14)
L’ è soppresso.
15)
Il capo V, sezione 7, è soppresso.
16)
L’, paragrafo 2, è soppresso.
17)
All’ sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater:
«1 bis. Un amministratore può sospendere l’accesso ad un determinato conto a tutti i rappresentanti autorizzati o rappresentanti autorizzati supplementari quando sussiste una delle seguenti condizioni:
a)
il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;
b)
il titolare del conto non ha versato le tariffe; o
c)
il titolare del conto ha infranto i termini e le condizioni applicabili al conto; o
d)
il titolare del conto non ha accettato le modifiche ai termini e alle condizioni;
e)
il titolare del conto non ha fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto;
f)
il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto;
g)
il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’amministratore del conto;
h)
il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell’amministratore del conto.
1 ter. L’amministratore nazionale può sospendere l’accesso ad un conto di deposito personale se ritiene che l’apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’, paragrafo 2. Il titolare del conto può contestare, entro 30 giorni di calendario, la sospensione dell’accesso presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore del registro di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata.
1 quater. L’autorità competente o, nel caso di conti depositati nel registro dell’Unione, l’amministratore centrale può anche ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione a norma del paragrafo 1 bis.»
18)
L’allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Informazioni relative ai conti di deposito personali da trasmettere all’amministratore del registro
1.
Informazioni di cui alla tabella IV-I (codice identificativo del conto e identificatore alfanumerico, che all’interno del registro devono essere unici).
Tabella IV-I
1
Identificativo del conto (fornito dal registro)
2
Tipo di conto
3
Periodo di impegno
4
Identificativo del titolare del conto (fornito dal registro)
5
Nome del titolare del conto
6
Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto)
7
Indirizzo del titolare del conto – paese
8
Indirizzo del titolare del conto – regione o Stato
9
Indirizzo del titolare del conto – città
10
Indirizzo del titolare del conto – codice postale
11
Indirizzo del titolare del conto – via
12
Indirizzo del titolare del conto – numero civico
13
Indirizzo del titolare del conto Numero di registrazione o numero di identificazione della società
14
Indirizzo del titolare del conto Telefono 1
15
Indirizzo del titolare del conto Telefono 2
16
Indirizzo del titolare del conto Indirizzo di posta elettronica
17
Data di nascita (per le persone fisiche)
18
Luogo di nascita (per le persone fisiche)
19
Numero di partita IVA con codice paese
2.
Prova del fatto che la persona che chiede l’apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.
3.
Prova dell’identità della persona che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:
a)
passaporto o carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
b)
altro passaporto certificato come valido da un’ambasciata dell’UE.
4.
Prova dell’indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:
a)
documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;
b)
qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;
c)
se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;
d)
ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.
5.
Prova dell’indirizzo ufficiale del titolare del conto (persona giuridica), che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:
a)
lo strumento che istituisce il soggetto giuridico;
b)
un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico.
6.
I documenti presentati come prova a norma dei punti 4 o 5 rilasciati da uno Stato non appartenente allo Spazio economico europeo o all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico devono essere certificati come autentici da un notaio.
7.
L’amministratore del registro può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore del registro.»
19)
È aggiunto il seguente allegato IV bis:
«ALLEGATO IV bis
Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati e ai rappresentanti autorizzati supplementari da trasmettere all’amministratore del registro
Tabella IV bis-I: Informazioni sul rappresentante autorizzato
1
Identificativo della persona
2
Tipo di rappresentante autorizzato
3
Nome
4
Cognome
5
Titolo
6
Denominazione della funzione
7
Indirizzo — paese
8
Indirizzo — regione o Stato
9
Indirizzo — città
10
Indirizzo — codice postale
11
Indirizzo — via
12
Indirizzo — numero civico
13
Telefono 1
14
Telefono 2
15
Indirizzo di posta elettronica
16
Data di nascita
17
Luogo di nascita
18
Lingua preferita
19
Livello di riservatezza
20
Diritti dei rappresentanti autorizzati supplementari
1.
Informazioni di cui alla tabella IV bis-I.
2.
Dichiarazione firmata del titolare del conto indicante l’intenzione di nominare una determinata persona come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare.
3.
Prova del fatto che la persona da nominare ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.
4.
Prova dell’identità della persona da nominare, che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:
a)
passaporto o carta d’identità rilasciata da un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
b)
altro passaporto certificato come valido da un’ambasciata dell’UE.
5.
Prova dell’indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:
a)
documento d’identità presentato a norma del punto 4 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;
b)
qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;
c)
se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;
d)
ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.
6.
I documenti presentati come prova a norma del punto 5 rilasciati da uno Stato non appartenente allo Spazio economico europeo o all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico devono essere certificati come autentici da un notaio.
7.
L’amministratore del registro può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore del registro.»
20)
L’allegato XI bis è così modificato:
a)
nella tabella XI bis-3 la frase «Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso avranno un valore pari a zero.» è soppressa;
b)
nella tabella XI bis-4 la frase «Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso non saranno modificate.» è soppressa;
c)
nella tabella XI bis-7, il codice «7215» è soppresso.
21)
All’allegato XII, la descrizione a fianco del codice 7701 nella tabella XII-I è sostituita dalla seguente:
«La quantità di quote da assegnare deve essere indicata per tutti gli anni.»
22)
L’allegato XVI è così modificato:
1)
Il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L’amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 4 quater relative al sistema dei registri nell’area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l’amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 4 ter per quanto riguarda il proprio registro nell’area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i tempi indicati.»
2)
Il punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a)
nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del titolare del conto.»
3)
Il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c)
nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei rappresentanti autorizzati principale e secondario del conto designati dal titolare del conto per quel determinato conto, a condizione che il titolare del conto abbia richiesto per iscritto all’amministratore del registro di pubblicare tutte queste informazioni o parte di esse.»
4)
Il punto 4, lettere a) e b), è sostituito dal seguente:
«a)
il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l’impianto associato al conto di deposito del gestore per l’anno X devono essere pubblicati a partire dal 1o aprile dell’anno (X + 1) oppure, se il 1o aprile cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il valore delle emissioni verificate deve essere pubblicato il primo giorno lavorativo successivo al 1o aprile;
b)
le quote restituite per l’anno X a norma degli , indicate per codice identificativo dell’unità (nel caso delle ERU e delle CER), devono essere pubblicate a partire dal 1o maggio dell’anno (X + 1);»
5)
È aggiunto il punto 4 quater:
«4 quater.
Ogni 24 ore è pubblicato e aggiornato un elenco indicante i codici identificativi dell’unità di tutte le quote, le CER e le ERU restituite. Nel caso delle CER e delle ERU è indicato anche il nome del progetto, il paese di partenza e il codice identificativo del progetto.»
6)
Il punto 12 bis è sostituito dal seguente:
«12 bis.
Il 30 aprile di ogni anno il CITL mette a disposizione nell’area pubblica del suo sito web le seguenti informazioni:
—
la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro nell’anno di calendario precedente a partire dal conto al quale erano state assegnate,
—
la somma di tutte le emissioni verificate dagli Stati membri iscritte per l’anno di calendario precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell’anno precedente all’anno considerato,
—
la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate nell’anno di calendario precedente,
—
la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da diversi Stati membri nell’anno di calendario precedente.»
Storico versioni
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