Art. 58
Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte delle emissioni dei trasporti aerei nazionali degli operatori aerei
In vigore dal 7 ott 2010
Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte delle emissioni dei trasporti aerei nazionali degli operatori aerei
1. Entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di entrata in vigore del presente regolamento, l’amministratore centrale trasferisce dal conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo contenuto nel registro dell’Unione al conto di deposito della parte di ciascuno Stato membro un quantitativo di unità di Kyoto corrispondente alle emissioni verificate dell’operatore aereo che risultano iscritte, a norma dell’UNFCCC, nell’inventario nazionale dello Stato membro interessato per quell’anno. I quantitativi così trasferiti sono costituiti, per quanto possibile, da AAU. Se le AAU detenute nel conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo non sono sufficienti per completare i trasferimenti, l’amministratore centrale trasferisce preferibilmente le AAU agli Stati membri le cui emissioni del trasporto aereo nazionale sono inferiori al quantitativo di AAU trasferito sul conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo in conformità all’, paragrafo 1.
2. Se le quantità detenute nel conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo non sono sufficienti per effettuare il trasferimento di cui al paragrafo 1, tutti i quantitativi da trasferire sono ridotti di un fattore corrispondente alla quantità totale di unità che deve essere trasferita diviso le unità totali detenute sul conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo.
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