Art. 57
Riporto tra periodi
In vigore dal 7 ott 2010
Riporto tra periodi
Entro 10 giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di compensazione di cui all’, il registro dell’Unione sopprime le quote del capo III e le quote del capo II valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell’utilizzatore nel registro dell’Unione e rilascia sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo III valide per il periodo 2013-2020.
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