Art. 55

Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote del capo III

In vigore dal 7 ott 2010
Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote del capo III 1.   Entro il 5 maggio 2013 e successivamente ogni anno, l’amministratore di ogni registro PK trasferisce un quantitativo di AAU, ERU o CER, escluse le lCER e le tCER, al conto delle cancellazioni del registro dell’Unione. Il quantitativo trasferito è pari al quantitativo di quote del capo III che sono soppresse, in conformità dell’, dai conti dell’utilizzatore amministrati dal rispettivo Stato membro nel periodo compreso tra il 1o maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno in corso. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’amministratore di un registro non è tenuto a trasferire sul conto delle cancellazioni del registro dell’Unione quantitativi di AAU, ERU o CER pari ai quantitativi soppressi se: a) la soppressione è avvenuta in un conto amministrato da uno Stato membro senza registro PK; oppure b) la soppressione è avvenuta dopo il 30 aprile dell’anno successivo all’ultimo anno del periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:920:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo