Art. 49
Soppressione di quote
In vigore dal 7 ott 2010
Soppressione di quote
1. Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla soppressione delle quote detenute in uno dei suoi conti in conformità dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di soppressione delle quote:
a)
trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto delle soppressioni delle quote dell’Unione; e
b)
registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l’anno in corso.
2. Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per le emissioni.
3. Il registro dell’Unione respinge la richiesta di soppressione di quote se tale richiesta è presentata da un conto amministrato da uno Stato membro senza registro PK e se tale soppressione dovesse far diminuire la quantità minima depositata calcolata per lo Stato membro interessato a norma dell’ al di sotto della quantità di transito calcolata per lo stesso Stato membro a norma dell’.
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