Art. 48
Restituzione delle CER e delle ERU
In vigore dal 7 ott 2010
Restituzione delle CER e delle ERU
1. Il gestore che intenda restituire le ERU e le CER in conformità del disposto dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE propone al registro dell’Unione:
a)
di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative al periodo 2008-2012 dal conto di deposito del gestore al:
i)
conto di deposito della parte di Kyoto dello Stato membro responsabile nel caso di conti amministrati dagli Stati membri che dispongono di un registro PK;
ii)
al conto delle cancellazioni del registro dell’Unione, nel caso di conti amministrati dagli Stati membri senza registro PK;
b)
di registrare il numero di CER e di ERU trasferite come CER ed ERU restituite per le emissioni dell’impianto del gestore per il periodo in corso.
2. L’operatore aereo che intenda restituire le ERU e le CER in conformità del disposto dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE propone al registro dell’Unione:
a)
di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative al periodo 2008-2012 dal conto di deposito dell’operatore aereo interessato al conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo;
b)
di registrare il numero di CER e di ERU trasferite come CER ed ERU restituite per le emissioni dell’operatore aereo per il periodo in corso.
3. Il registro dell’Unione restituisce le CER e le ERU solo fino:
a)
alla quantità massima fissata dall’amministratore nazionale di un conto di deposito del gestore per i gestori;
b)
per il 2012, al 15 % del numero di quote da restituire ai sensi dell’, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE nel caso degli operatori aerei.
4. Il registro dell’Unione respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l’importo massimo di CER e di ERU che possono essere restituite dai gestori di uno Stato membro in base al piano nazionale di assegnazione dello Stato membro interessato.
5. Il registro dell’Unione respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che non possono essere utilizzate nel sistema ETS a norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE.
6. Una CER o una ERU già restituita non può essere restituita una seconda volta né trasferita a un conto di deposito del gestore o a un conto di deposito personale nell’ambito del sistema ETS dell’UE.
7. Il registro dell’Unione fornisce procedure automatiche per garantire che i titolari dei conti non possano restituire unità ai sensi degli in conti sbagliati.
Storico versioni
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