Art. 46
Restituzione di quote
In vigore dal 7 ott 2010
Restituzione di quote
1. Ai fini della restituzione delle quote relative al periodo 2008-2012, il gestore o l’operatore aereo chiede all’amministratore del registro dell’Unione:
a)
di trasferire un determinato numero di quote relative al periodo 2008-2012 dal conto di deposito del gestore o dell’operatore aereo al conto delle soppressioni delle quote dell’Unione;
b)
di registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per il periodo in corso per le emissioni dell’impianto del gestore o per le emissioni dell’operatore aereo.
2. Le quote del capo II possono essere trasferite solo dagli operatori aerei.
3. Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.
Storico versioni
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